L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 8/E del 10 aprile, ha fornito alcuni chiarimenti sulle disposizioni introdotte con la L.145/2018 (Legge di Bilancio 2019). Tra le misure per il settore agricolo introdotte dalla richiamata L.145/2018 vi è l’equiparazione, ai fini fiscali, dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto al titolare dell’impresa agricola.
A commento del comma 705 della Legge, l’Agenzia precisa che le novità introdotte estendono al familiare coadiuvante del coltivatore diretto i benefici fiscali previsti per quest’ultimo anche ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e dell’imposta di successione, nonché, per l’anno 2019, ai fini dell’IRPEF, al ricorrere delle seguenti condizioni:
- Appartenenza al medesimo nucleo familiare.
- Iscrizione nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti;
- Partecipazione attiva all’esercizio dell’impresa familiare.
Imposte sul reddito
L’art. 1, comma 44, della Legge n. 232 del 2016, ha stabilito che, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola. Finalmente, l’Agenzia ha confermato che tale agevolazione, in forza dell’equiparazione dei regimi fiscali introdotta dall’art. 1, comma 705, compete per il 2019 anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto.
Trasferimenti di terreni - PPC
Le agevolazioni relative alle imposte sui trasferimenti di terreni agricoli, prevista dall'art.2, comma 4-bis, del D.L. n. 194 del 2009, prevedono che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, nonché le operazioni fondiarie attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e all'imposta catastale nella misura dell'1%. In base alle precisazioni fornite dall’Agenzia, ora l’agevolazione trova applicazione anche per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli, posti in essere in favore dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto titolare di impresa aventi i requisiti indicati al citato comma 705.