Un infortunio sul lavoro si verifica quando il lavoratore subisce un incidente dovuto a:
1. una causa violenta ed improvvisa; 2) nello svolgimento del proprio lavoro;
Es: lI lavoratore mentre saliva sulla scala per la potatura delle olive, metteva male il piede perdendo l’equilibrio e cadendo a terra batteva violentemente la spalla.
DESTINATARI
• Coltivatori diretti e appartenenti al nucleo familiare (coniuge, figli, nipoti, fratello/sorella, genero/nuora);
• Gli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato.
COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO: TEMPI E MODALITA’ DELLA DENUNCIA
• Per gli operai agricoli, Il datore entro 2 giorni da quando riceve il certificato deve:
- comunicare all’INAIL gli infortuni di almeno un giorno successivo a quello dell’infortunio.
- denunciare all’INAIL gli infortuni superiore a tre giorni.
in caso di morte o pericolo di morte, la Denuncia deve pervenire all’INAIL entro 24 ore dall’infortunio.
Solo nel caso di infortuni mortali o superiori a 30 giorni, occorre presentare la Denuncia presso la Polizia di Stato o al comune.
• Per il Coltivatore diretto ed i propri coadiuvanti, il titolare del nucleo familiare deve: - denunciare all’INAIL gli infortuni superiore a tre giorni
- effettuare la denuncia entro due giorni dalla data in cui ha ricevuto il certificato da parte dei coadiuvanti, mentre per l’infortunio occorso a se stesso, il titolare ha tempo due giorni dalla data dell’evento.
Nel caso in cui il titolare subisca un infortunio e non può provvedere personalmente, la segnalazione viene inviata dal medico.
SE ACCADE IN UN GIORNO FESTIVO
Se l’infortunio avviene di sabato con rilascio del certificato al datore di lavoro o al titolare nello stesso giorno, i giorni utili sono domenica e lunedì (se non festivo). Se l’infortunio avviene di Venerdì con rilascio del certificato nello stesso giorno, la scadenza si trasferisce a lunedì (se non festivo).
COSA SUCCEDE IN CASO DI OMESSA, INCOMPLETA O TARDIVA DENUNCIA
• E’ prevista una sanzione tra i 1290 e 7745 euro.
• Anche la mancata comunicazione, per gli infortuni di almeno un giorno escluso quello dell’evento, prevede la sanzione da 548 a 1972,80 euro.
• per l’infortunio del Coltivatore diretto, non c’è sanzione ma non vengono pagati i giorni precedenti la Denuncia.
CHI PAGA IN CASO D’INFORTUNIO
Agli infortunati spetta una prestazione economica da parte dell’INAIL, che copre dal quarto giorno successivo alla data di infortunio, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica.
• Per gli operai agricoli, il giorno dell’infortunio e i successivi 3 giorni vengono retribuiti dal Datore di lavoro.
• Per i lavoratori agricoli autonomi, i primi tre giorni non sono retribuiti.
Al fine di evitare sanzioni ed ottenere tutte le prestazioni previste dalla legge, è necessario che in caso di infortunio sul lavoro il titolare di azienda e l’infortunato stesso prendano contatto con gli uffici del patronato EPACA che forniranno tutta l’assistenza del caso.