Per l’anno d’imposta 2018 sono stati approvati i modelli ISA AA01S e AA02S applicabili alle attività agricole di cui all’art. 2135 del c.c. In generale i modelli ISA devono essere compilati dai soggetti che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Ai sensi dall’art. 2 del D.M. 28/12/2018, sono esclusi dalla compilazione degli ISA:
- i contribuenti che hanno dichiarato ricavi superiori a euro 5.164.569 (esclusi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1 lett. c), d) e del TUIR);
- i soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari (art. 2, comma 1, lett. b) del D.M. 28/12/2018;
- i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari previste dallo specifico modello ISA, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.Pertanto, risultano esclusi dall’obbligo di compilazione degli ISA tutti i soggetti che operano in agricoltura e determinano il proprio reddito su base catastale (art. 32 del TUIR) o in maniera forfettaria o con l’applicazione dei parametri (agriturismo, allevamento con terreno insufficiente, attività connesse di trasformazione o di servizi).
- Invece, saranno tenuti alla compilazione dei modelli ISA AA01S e AA02S:
- Oltre a queste condizioni di esclusione vi sono da aggiungere i soggetti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta.
- le imprese agricole costituite in forma societaria (Snc, Sas, Srl) che non hanno optato per la determinazione del reddito su base castale (art. 1, c. 1093, L. 296/2006);
- i soggetti che svolgono altre attività agricole non rientranti nell’articolo 56-bis del TUIR e che determinano il reddito in modo analitico (mera commercializzazione di prodotti, manipolazione e trasformazione di prodotti non rientranti nel D.M. 13/02/2015 senza il rispetto della prevalenza, attività di servizi che non assolvono al requisito di prevalenza e normalità);
- gli imprenditori agricoli che determinano il proprio reddito con i criteri ordinari (compilano il quadro G o F della dichiarazione dei redditi). Ad esempio, rientrano in tale categoria i soggetti che svolgono attività agrituristica che determinano il proprio reddito in base ai criteri ordinari;
- le società per azioni e in accomandita per azioni operanti in agricoltura, non potendo applicare i regimi forfettari, sono soggette alla compilazione degli ISA.
- Per tali soggetti l’esclusione opera solo qualora abbiano prodotto ricavi superiori a euro 5.164.569.